Elenco degli aventi diritto al voto

Il 28 gennaio 2026 il consiglio dei delegati ha approvato l’elenco aggiornato al gennaio 2026 degli aventi diritto al voto

La data dell’assemblea generale deve essere successiva di trenta giorni dalla pubblicazione della lista degli aventi diritto al voto come disposto dall’articolo 13 dello statuto. Elenco degli aventi diritto al voto

  1. L’elenco degli aventi diritto al voto è l’elenco dei proprietari previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all’art. 11.7
  2. L’elenco è pubblicato una volta all’anno, per dieci giorni consecutivi all’albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci.
  3. Eventuali osservazioni o reclami contro l’elenco dovranno pervenire al Consiglio dei delegati entro i cinque giorni successivi all’ultimo di pubblicazione.
  4. Il Consiglio dei delegati, effettuate le dovute verifiche, introduce le eventuali variazioni all’elenco e ne dà comunicazione scritta agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.
  5. Scaduti i termini di pubblicazione l’elenco degli aventi diritto al voto e i catastini di cui al precedente articolo 5 comma 3, sottoscritti dal segretario e dal presidente, vanno conservati presso il Consorzio.

La pubblicazione inizia il 29 gennaio 2026 fino all’8 febbraio 2026 su questa pagina del sito. Entro i cinque giorni successivi all’ultimo di pubblicazione possono essere presentati osservazioni o reclami su cui si pronuncerà il consiglio entro i successivi 8 giorni. L’elenco resta comunque in pubblicazione fino al giorno successivo all’assemblea per consentire a chiunque ritenga di avere interesse di verificare la propria iscrizione.

La documentazione è riservata ai consorziati. Gli archivi sono in formato PDF

Alcune note sulle comproprietà:

  • Si premette che a norma dell’articolo 4 comma 4 dello statuto: “I comproprietari di una medesima particella fondiaria e/o edificale consorziata possono delegare un unico soggetto che rappresenti, ivi compreso il diritto di voto previsto dall’articolo 11 del presente statuto, gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio. La delega deve essere sottoscritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano.
  • La nota all’articolo 14 dello statuto spiega che l’elenco deve essere redatto sulla base delle risultanze catastali o di altri documenti comprovanti titolarità diverse dal diritto di proprietà. In altri termini l’elenco è composto dalla successione progressiva dei soggetti rappresentanti le diverse situazioni proprietarie, che possono essere singole oppure costituire comproprietà. Un soggetto può comparire più volte con titolo di proprietà diverso, nel qual caso le situazioni non sono assemblabili in quanto alla base dell’elenco non è la persona fisica consorziata, bensì il potere di rappresentanza collegato alle diverse situazioni proprietarie.
  • Nel elenco non sono comprese le comproprietà pro tempore di cortili o strade di accesso pertinenziali e altre particelle pertinenziali, non essendo possibile individuare il rappresentante delle rispettive comproprietà.
  • Gli iscritti con zero metri quadrati di superficie rappresentata sono i proprietari solo di porzioni materiali di edifici a cui non è possibile attribuire una porzione di superficie del catasto fondiario della p.ed. divisa materialmente.

Avvertenza in materia di trattamento dei dati personali

Come disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e dal GDPR 2016/679 i dati personali sono qui resi disponibili ai soli soci e per il solo periodo di dieci giorni nel rispetto del principio di necessità per ottemperare alle norme statutarie. La consultazione dei dati personali è riservata ai soli soci esclusivamente per esercitare i diritti statutari. La lista indica il numero di voti di cui dispone ogni socio come proprietario esclusivo e come rappresentante di una o più comproprietà distinte. La lista completa a disposizione a richiesta dei soci contiene oltre al cognome e nome la data e luogo di nascita e il codice fiscale degli iscritti per consentirne l’individuazione univoca. Per la pubblicazione a norma dello statuto viene applicata la cautela della minimizzazione dei dati personali nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 6 del RGPD 2016/679 riportando il solo cognome e nome e con l’aggiunta nel caso di omonimie dell’anno di nascita accanto al nome nel primo caso.

Elenco degli aventi diritto al voto

L’elenco viene pubblicato qui 30 giorni prima dell’assemblea successivamente alla quale viene rimosso nel rispetto della minimizzazione del trattamento dei dati personali