Erogazioni pubbliche
La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante norme annuali per il mercato e la concorrenza all’articolo 1 comma 125 dispone quanto segue: “A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”
La circolare della Federazione LC/lc/20-113 dell’11 giugno 2020 precisa che con la norma citata è stato previsto un obbligo, che interessa anche i consorzi di miglioramento fondiario, di dare evidenza, entro il 30/06 di ogni anno, sul proprio sito internet dei contributi, sovvenzioni o sostegni a vario titolo ricevuti dalla pubblica amministrazione ed enti assimilati per un importo cumulativamente superiore a Euro 10.000,00 nell’anno. La circolare spiega che sono esclusi i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale, cioè i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni, come pure quelli che costituiscono corrispettivo per una prestazione svolta, retribuzione per un incarico oppure sono dovuti a titolo di risarcimento. Sono quindi esclusi, ad esempio, i contributi erogati dalla Pat sul PSR oppure sulla LP 4/2003. Sono invece ricompresi i contributi erogati “volontariamente” dai comuni quali riconoscimento della positiva attività svolta dai CMF. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione prevede: una sanzione pari al 1% di quanto ricevuto, con un minimo di Euro 2.000,00 e la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al punto 2 entro il termine di 90 giorni dalla contestazione è prevista la restituzione integrale di quanto ricevuto.
Nel rispetto del principio di trasparenza preferiamo pubblicare l’elenco di tutti i contributi, sovvenzioni o sostegni a vario titolo ricevuti dalla pubblica amministrazione ed enti assimilati (ad esclusione dei ruoli di contribuzione obbligatoria da parte dei soci dovuti per decisioni degli organi sociali ivi compresi anche le pubbliche amministrazioni in quanto soci). Sono escusi anche i trasferimenti da parte del Comune di Borgo Chiese dovuti in base alle convenzioni per la gestione comune dell’acquedotto irriguo con acqua derivata dal rio Giulis e dal rio Sorino per uso anche antincendio.
Soggetto erogante | Somma incassata | Data | Causale |
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Nulla al momento | |||